1. Nel caso previsto dal comma 5 dell'articolo 4, il prefetto, entro due mesi dalla richiesta di uso temporaneo dell'abitazione da parte del responsabile dell'abuso, sentiti, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli e il comune, provvede alla sospensione della demolizione e alla attribuzione dell'uso temporaneo dell'immobile per un periodo non superiore a tre anni, non prorogabili, decorsi i quali il prefetto emette ordinanza di sgombero che costituisce titolo esecutivo. L'uso temporaneo dell'alloggio non
a) la costruzione deve essere stata completata e abitata entro il 31 dicembre 1993 e tali circostanze devono essere attestate con dichiarazioni innanzi al giudice competente del luogo ove è situato l'immobile, ovvero al segretario comunale o al funzionario dallo stesso delegato;
b) il responsabile dell'abuso o i componenti del suo nucleo familiare non devono essere proprietari o detentori a qualsiasi titolo di altra abitazione sul territorio nazionale;
c) il responsabile dell'abuso è tenuto a corrispondere allo Stato un'indennità annua non superiore al 15 per cento del reddito imponibile annuo del nucleo familiare, nonché a sostenere le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile per tutta la durata della utilizzazione, se l'immobile è costituito da un'unica unità abitativa; in caso di pluralità di unità abitative costituenti l'immobile abusivo, gli oneri ricadono nella stessa misura in capo a ciascun usuario delle predette unità abitative. Tali introiti sono utilizzati per le finalità previste dall'articolo 9, comma 2;
d) il responsabile dell'abuso ha realizzato l'opera abusiva su un'area di cui aveva il legittimo possesso;
e) il reddito del responsabile dell'abuso e del suo nucleo familiare non è superiore a quello previsto per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
3. La mancanza di uno dei requisiti previsti dalle lettere a), b), d) ed e) del comma 2 preclude l'assegnazione in uso temporaneo e il successivo godimento dell'opera abusiva; l'omesso versamento delle somme indicate alla lettera c) del medesimo